Art. 55
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Capo III

Art. 55

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In vigore dal 25 mar 1937
I datori di lavoro debbono tenere in luogo visibile un cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura designati dall'istituto assicuratore.
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