Art. 46
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Capo II

Art. 46

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In vigore dal 25 mar 1937
Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti, ai sensi dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, devono presentare all'istituto assicuratore gli atti e documenti comprovanti il loro diritto. L'istituto assicuratore, accertata l'indennizzabilità del caso ai termini del Regio decreto medesimo, provvede alla liquidazione delle rendite di cui allo stessa . Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte. In caso di opposizione al rifiuto di corrispondere la rendita o qualora sorga contestazione sulla misura di essa si applicano le disposizioni dell'.
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