Art. 44
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Capo II

Art. 44

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In vigore dal 25 mar 1937
L'infortunato al quale sia liquidata la rendita di inabilità deve presentare all'istituto assicuratore lo stato di famiglia agli effetti della liquidazione delle quote integrative per la moglie ed i figli, di cui al terzo comma dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765. Le quote predette che sono parte integrante della rendita liquidata all'infortunato, sono riferite per tutta la durata della rendita alla composizione della famiglia dell'infortunato stesso al momento dell'infortunio, salvo le variazioni di cui al penultimo comma dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
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