Art. 40
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Capo II

Art. 40

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In vigore dal 25 mar 1937
Qualora l'istituto assicuratore ritenga di non essere obbligato a liquidare la indennità, deve darne comunicazione all'infortunata o agli aventi diritto specificando i motivi di questa decisione negativa.
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