Art. 35
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Capo II

Art. 35

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In vigore dal 25 mar 1937
Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra quelli da computare per la determinazione della durata delle conseguenze dell'infortunio stesso. A qualunque ora l'infortunato abbia abbandonato il lavoro, il datore di lavoro è obbligato a pagare il salario nella misura. alla quale il prestatore d'opera avrebbe avuto diritto avesse compiuto il suo orario di lavoro.
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