Art. 34
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo IIICapo I

Art. 34

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In vigore dal 25 mar 1937
Le indennità di cui ai due articoli precedenti, per quanto riguarda il pretore, sono liquidate dal presidente del Tribunale, e per quanto riguarda i testimoni e periti sono liquidate dallo stesso pretore, facendosi nell'un caso e nell'altro espressa menzione che le indennità si riferiscono all'inchiesta di cui all'. Sono compresi fra i periti gli ufficiali sanitari e i medici condotti, di cui all', in quanto prestino l'opera nei casi e per gli effetti indicati nel precedente articolo. L'onorario per l'autopsia con il referto sarà liquidato dal pretore in misura fra le cento e le trecento, lire e sarà compreso fra le spese di cui nel primo comma dell' del R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276. Il pagamento di dette indennità è effettuato per mezzo degli agenti demaniali e in mancanza, per mezzo degli uffici postali, osservate le norme stabilite dagli articoli 454 a 463 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità, generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e graverà sul bilancio del Ministero delle corporazioni. Per tutto ciò che. concerne la liquidazione e il pagamento di dette indennità, le quietanze e le verifiche dei mandati relativi sono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni della tariffa penale e le altre norme e istruzioni vigenti nella materia.
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