Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo III›Capo I
Art. 33
33 / 95In vigore dal 25 mar 1937
È parimenti corrisposta una indennità, nella misura e nei casi determinati dalla vigente tariffa penale, ai testimoni, ai medici e agli altri periti chiamati dal pretore che esegue l'inchiesta e nell'interesse di questa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-01-25;200#art-rpl-33