Art. 33
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo IIICapo I

Art. 33

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In vigore dal 25 mar 1937
È parimenti corrisposta una indennità, nella misura e nei casi determinati dalla vigente tariffa penale, ai testimoni, ai medici e agli altri periti chiamati dal pretore che esegue l'inchiesta e nell'interesse di questa.
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