Art. 32
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo IIICapo I

Art. 32

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In vigore dal 25 mar 1937
I pretori o i vice pretori da essi delegati, i quali, per eseguire le inchieste ordinate dall', debbono trasferirsi dalla loro residenza, hanno diritto a una indennità nella misura e alle condizioni stabilite per le indennità dovute ai magistrati in caso di missione o di trasferte giudiziarie. L'indennità predetta non è dovuta nei casi in cui la trasferta sia necessaria ai termini del Codice di procedura penale.
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