Art. 29
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo IIICapo I

Art. 29

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In vigore dal 25 mar 1937
Non è ammesso l'intervento dei periti negli stabilimenti dello Stato,sottoposti a speciale sorveglianza e negli stabilimenti nei quali si compiono lavori che, per la sicurezza dello Stato; debbono essere tenuti segreti. In questi casi i funzionari preposti alla sorveglianza degli stabilimenti, presentano al pretore una relazione sulle cause dell'infortunio che sarà unita al processo verbale della inchiesta.
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