Art. 25
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo II

Art. 25

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In vigore dal 25 mar 1937
Il ricorso in via amministrativa, contro la formazione del ruoli di esazione di cui all' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, deve essere trasmesso in plico raccomandato all'Ispettorato corporativo o al Ministero delle corporazioni, ai quali deve essere fornita la prova che copia del ricorso stesso è stata comunicata all'istituto assicuratore, affinché questo possa presentare nel termine di quindici giorni dal ricevimento di essa le proprie controdeduzioni.
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