Art. 23
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo II

Art. 23

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In vigore dal 25 mar 1937
I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'istituto assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini che sono stabiliti dall'istituto assicuratore medesimo, per la durata di un anno o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo dei salari che si presume saranno corrisposti dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi. Su richiesta del datore di lavoro l'istituto assicuratore può consentire che i premi o contributi siano pagati a rate semestrali o trimestrali. Se durante il periodo di tempo per quale è stato anticipato il premio o contributo, l'istituto assicuratore accerta che l'ammontare dei salari corrisposti supera quello presunto in base al quale, fu anticipato il premio o contributo, l'istituto assicuratore medesimo può richiedere il versamento di una ulteriore quota di premio o contributo. Ai fini della regolazione dei premi o contributi i datori di lavoro debbono comunicare all'istituto assicuratore, alle scadenze delle rate di premio e nei termini da questo stabiliti, l'ammontare dei salari effettivamente pagati durante il precedente periodo di assicurazione, salvo i controlli che l'istituto creda di disporre.
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