Art. 20
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo II

Art. 20

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In vigore dal 25 mar 1937
Il datore di lavoro deve dare all'istituto assicuratore tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone comprese nell'assicurazione, i rispettivi salari e le ore di lavoro da esse eseguite.
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