Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo I
Art. 2
2 / 95In vigore dal 25 mar 1937
Sono considerate addette ai lavori di cui al numeri da 3 a 19 dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, le persone le quali, nelle condizioni previste dall' del decreto stesso, sono comunque, occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari.
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