Art. 18
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo II

Art. 18

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In vigore dal 25 mar 1937
L'Ispettorato corporativo, quando vi sia il parere favorevole dell'istituto assicuratore, ha facoltà di dispensare dalla tenuta: a) del libro matricola e del libro paga le pubbliche amministrazioni e altre aziende sottoposte a controllo o vigilanza governativa, quando risulti che dalle stesse sia provveduto efficacemente alle prescritte registrazioni con fogli o ruoli di paga; b) del libro paga i datori di lavoro che provvedano con altri sistemi idonei alle registrazioni di cui agli ; c) del libro di matricola i lavori a carattere transitoria e di breve durata come la trebbiatura; ed anche del libro paga quando per i lavori stessi siano stabilite tabelle di salari, medi. In questi ultimi casi il datore di lavoro prima dell'inizio dei lavori o al momento della successiva assunzione deve denunciare all'istituto assicuratore le generalità del personale tecnico addettovi.
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