Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo II
Art. 17
17 / 95In vigore dal 25 mar 1937
Il libro di paga e quello di matricola devono essere presentati nel luogo in cui si eseguisce il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'istituto assicuratore: ih tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo del lavoro.
Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonché i chiarimenti necessari per, dimostrare l'esattezza delle registrazioni.
Gli incaricati dell'istituto assicuratore debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall'istituto; essi devono mettere la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro di paga.
L'istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre copia conforme del libro di paga, la quale deve essere controfirmata dal datore di lavoro.
Gli incaricati medesimi fanno constare gli avvenuti ai accertamenti mediante relazione che deve essere controfirmata dal datore di lavoro, il quale ha diritto di fare inscriverei in, essa. le dichiarazioni che crede opportune. Se il datore di lavoro si rifiuta di firmare, l'incaricato ne fa menzione indicando il motivo del rifiuto.
Storico versioni
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