Art. 16
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo II

Art. 16

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In vigore dal 25 mar 1937
Il libro di matricola e il libro di paga debbono essere legati e numerati in ogni pagina e, prima di essere messi in uso, debbono essere presentati all'istituto assicuratore, il quale li fa contrassegnare in ogni pagina da un proprio incaricato, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesse incaricato. I due libri anzidetti debbono essere tenuti senza alcuno spazio in bianco, e debbono essere scritti con inchiostro o con altra materia indelebile. Non vi si possono fare abrasioni; ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili. In casi speciali l'istituto assicuratore può autorizzare per iscritto il datore di lavoro a tenere più libri o fogli di paga, con l'obbligo di riepilogarne i dati in un libro riassuntivo secondo le modalità da esso stabilite. Qualora il lavoro sia, esercitato in più stabilimenti o località o nei casi speciali nei quali l'istituto assicuratore lo consenta, sono tenuti altrettanti libri o fogli paga distinti, con le modalità stabilite dall'istituto medesimo. I libri o fogli di paga debbono essere contrassegnati a cura dell'istituto assicuratore da un numero d'ordine progressivo. Il datore di lavoro deve conservare i libri di paga per quattro anni almeno dall'ultima registrazione e, se non usati, dalla data in cui furono vidimati ai sensi del primo comma.
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