Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo II
Art. 11
11 / 95In vigore dal 25 mar 1937
Il datore di lavoro, quando non sopraintende personalmente alla gestione, è obbligato a denunciare all'istituto assicuratore le generalità della persona che lo rappresenta a tutti gli effetti del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-01-25;200#art-rpl-11