Art. 11
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo II

Art. 11

11 / 95
In vigore dal 25 mar 1937
Il datore di lavoro, quando non sopraintende personalmente alla gestione, è obbligato a denunciare all'istituto assicuratore le generalità della persona che lo rappresenta a tutti gli effetti del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-01-25;200#art-rpl-11