Art. 9 · - Progetti definitivi per imposizioni o modificazioni di servitù.
Regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari

Art. 9

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- Progetti definitivi per imposizioni o modificazioni di servitù.

In vigore dal 8 ago 1936
Il progetto definitivo è così costituito: a) un piano d'insieme su carta topografica alla scala di 1:10.000 sul quale siano segnati: il preciso orientamento, le linee naturali principali, il perimetro dell'opera da proteggere ed il perimetro della zona o delle zone che si debbono sottoporre a servitù. Le zone sono numerate con numeri romani, colorando con la stessa tinta quelle su cui si propongono gli stessi vincoli; b) la riproduzione di uno o più fogli delle mappe catastali sui quali: - siano riportati con linee rosse i perimetri delle zone segnati sui piani d'insieme, evitando - se cosi occorra per ragioni di riservatezza - di far apparire nella mappa il perimetro del sedime dell'opera, il quale sedime sarà; in tal caso, tinteggiato come area sottoposta a servitù; - siano tinteggiate le aree sottoposte a servitù adottando le stesse tinte adottate nel piano d'insieme e designando le zone con gli stessi numeri romani ivi segnati; - siano tratteggiate in nero le aree in corrispondenza delle quali sono progettate modificazioni allo stato delle cose, nel senso previsto dall' della legge; - siano numerate con numeri arabi le aree tratteggiate in nero, adottando una sola numerazione per ciascheduna tinta. Se per la regione interessata non esistano mappe del catasto nazionale, i documenti di cui alla presente lettera debbono essere sostituiti da tipi planimetrici ai sensi del secondo comma dell' della legge. I tipi planimetrici possono essere ricavati mediante l'aggiornamento di eventuali mappe locali servibili, e qualora ciò non sia possibile, mediante levate topografiche dirette da condursi previe intese, ove occorrano, con la competente Intendenza di finanza. Le linee segnate nei tipi planimetrici possono anche limitarsi allo stretto necessario per dare l'esatta nozione delle zone vincolate e delle aree corrispondenti alle modificazioni da apportarsi allo stato delle cose; rappresentando cioè le linee riferentisi a strade, canali, costruzioni, ecc. ed i contorni delle proprietà più prossime ai perimetri delle zone e delle dette aree, in modo che questi perimetri abbiano evidente riferimento alle suddette linee e contorni. I perimetri delle zone dovranno possibilmente coincidere con linee naturali (strade, canali, displuvi o compluvi montani, ecc.) o con linee divisorie di proprietà, e qualora occorrono linee diverse, saranno indicati sulle mappe o sui tipi i punti dove dovranno collocarsi i pali indicativi; c) un elenco delle servitù che si propongono, suddiviso in tante sezioni quante sono le tinte adottate per distinguere le zone e con richiamo alle tinte stesse; d) un preventivo delle spese occorrenti per le modificazioni accennate al terzo alinea della lettera b) del presente articolo. Questo preventivo deve essere suddiviso in tante sezioni quante sono quelle indicate alla lettera c) del presente articolo e le sezioni in tante parti quante sono le aree tratteggiate in nero. Le parti devono essere ordinate secondo la numerazione araba indicata al quarto alinea della citata lettera b) facendo richiamo ad eventuali disegni sussidiari in scala conveniente da allegarsi al preventivo per dare esatta nozione dei lavori di modificazione. Il preventivo deve essere seguito dalla indicazione del tempo che si presume necessario per portare a compimento le modificazioni e ciò agli effetti dell' della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. Se le modificazioni si riferiscono a stabili che siano amministrati da enti statali o vengano ad interessare servizi pubblici, si farà cenno delle eventuali difficoltà che occorra superare e delle soluzioni che appaiano migliori; e) una perizia di stima delle indennità da corrispondersi ai proprietari, ai sensi dell' della legge, in dipendenza delle opere di modificazione. Questa perizia deve essere suddivisa in sezioni ed in parti in modo analogo a quello indicato alla lettera b) del presente articolo; f) nel solo caso in cui manchino le mappe del catasto nazionale, è allegato, ad integrazione dei documenti di cui alla lettera b) del presente articolo, un elenco delle proprietà comprese nelle zone. Questo elenco, suddiviso in sezioni nel modo indicato alla lettera c) del presente articolo, viene redatto di concerto con l'Intendenza di finanza e contiene i dati, ricavabili dai registri censuari, indicati nel modello 1; g) una relazione a corredo del progetto dalla quale risulti: 1° un riassunto di quanto conteneva la relazione corredante il progetto di massima, citando quest'ultima; 2° un cenno delle direttive contenute nel parere della Commissione tecnica per la redazione del progetto definitivo; 3° l'illustrazione dei processi seguiti per tradurre nel progetto le direttive ricevute, delle difficoltà incontrate e delle soluzioni adottate per superarle; 4° l'indicazione delle spese preventivate ai sensi delle suestese lettere d) ed e) e di quelle altre che eventualmente si prevedano necessarie per l'imposizione; 5° tutte le altre notizie che non possono risultare dai documenti di progetto e che appaiano utili per rendere ragione del progetto stesso, tenendo anche presente quanto è detto all'ultimo comma del presente articolo. Tutti i documenti di progetto sono compilati nel formato della carta da bollo (piegando convenientemente i disegni) ed hanno la medesima data, la firma del compilatore ed il visto del capo dell'Ufficio tecnico militare. I documenti di cui alle lettere b), c), f) sono presentati in quadruplice esemplare per gli effetti di cui al successivo . Se i comuni interessati dall'imposizione sono più di uno, oltre ai tre esemplari ne occorrono tanti altri quanti sono i comuni in più. Se trattisi di documenti voluminosi si producono tutti in unico esemplare, rimandando il ricavo degli altri esemplari a quando il progetto sia stato approvato. Di ciò si fa cenno nella relazione di cui alla lettera g). Nei casi di urgenza, è in facoltà del Ministero di rimandare ad un secondo tempo l'elaborazione dei documenti di cui alle lettere d) ed e).
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