Art. 5 · - Commissione tecnica consultiva generale.
Regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari

Art. 5

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- Commissione tecnica consultiva generale.

In vigore dal 8 ago 1936
Salvo il disposto dell'articolo seguente, la Commissione tecnica consultiva generale, prevista dall' della legge, ha sede presso il Ministero della guerra ed è composta di 14 membri effettivi e 14 supplenti, oltre il presidente, il segretario ed i loro supplenti. È presieduta da un ufficiale generale dell'arma del genio designato dal Ministro per la guerra, il quale designa anche un supplente per i casi di impedimento del presidente. I membri della Commissione sono così designati: a) ciascuna dei tre Ministri militari designa quattro membri, tre dei quali in rappresentanza dei servizi tecnici ed uno in rappresentanza dei servizi amministrativi; b) il Ministro per l'interno designa due membri. Per ogni membro effettivo i suddetti Ministri designano anche un supplente, incaricato di sostituire l'effettivo nei casi di impedimento. La nomina e la sostituzione del presidente e dei membri effettivi e supplenti è fatta sulla base delle designazioni dei Ministri suddetti e mediante decreto del Ministro per la guerra. Là nomina del segretario e del suo supplente è fatta dal Ministro per la guerra. Quando le imposizioni o modificazioni di servitù militari interessino, comunque, la sfera di attività di altre Amministrazioni statali, il presidente aggregherà alla Commissione un rappresentante dell'Amministrazione interessata, con voto deliberativo. Qualora le dette imposizioni o modificazioni interessino zone di demanio pubblico, sarà aggregato alla Commissione anche un rappresentante dell'Amministrazione del demanio, sempre con voto deliberativo.
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