Art. 3 · - Progetti per imposizioni o modificazioni di servitù militari e procedura per le abolizioni.
Regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari

Art. 3

3 / 29

- Progetti per imposizioni o modificazioni di servitù militari e procedura per le abolizioni.

In vigore dal 8 ago 1936
I progetti di imposizione o di modificazione di servitù militari debbono, di regola, essere affidati ad ufficiali degli uffici tecnici militari. Possono anche essere affidati ad altri funzionari, previa autorizzazione (che potrà avere anche carattere continuativo) del Ministero militare competente. Lo studio del progetto deve essere condotto secondo le norme generali stabilite dal presente regolamento e secondo le norme tecniche date dal Ministro su proposta della Commissione consultiva di cui agli . Le norme tecniche, di carattere riservato, stabiliscono, in relazione al tipo di opera, quali sono le esigenze militari per il cui soddisfacimento occorra imporre delle servitù e con quali criteri si debba determinare il minimo dei gravami necessari da imporre alle proprietà, per assicurare il rispetto delle cennate esigenze da contemperarsi, possibilmente, con quelle di altri pubblici interessi. Stabiliscono pure quali siano le autorità militari locali che debbano eventualmente intervenire per dare direttive allo studio, e fissano le modalità dell'intervento. Le disposizioni contenute negli articoli seguenti riguardano la imposizione di nuove servitù. Qualora si tratti invece di abolizione integrale di servitù già imposte, lo studio si compendia in una semplice relazione; e se si tratti infine di modificazioni, l'ufficio tecnico esamina anzitutto se, in relazione alla loro natura ed entità, convenga abolire integralmente la precedente imposizione e sostituirla con una nuova imposizione, o se invece convenga provocare un decreto di semplici modificazioni. Gli studi sono eseguiti in relazione alla via scelta fra le due sopra accennate, ed i documenti di progetto debbono contenere gli elementi necessari a seconda dei casi e sono redatti seguendo, di massima, le norme date dagli articoli seguenti per le nuove imposizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-05-04;1388#art-rpl-3