Art. 27 · - Corso del verbale - Ordini e provvedimenti di ripristini.
Regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari

Art. 27

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- Corso del verbale - Ordini e provvedimenti di ripristini.

In vigore dal 8 ago 1936
Il verbale è dall'accertatore trasmesso in originale alla autorità giudiziaria competente ed in copia all'Ufficio tecnico militare il quale, se ciò riconosca assolutamente urgente, può richiedere alla prefata autorità l'autorizzazione di procedere d'ufficio ai ripristini mentre è in corso il procedimento penale. L'Ufficio tecnico militare, avuta la cennata autorizzazione, od, in mancanza di questa, dopo passato in giudicato il provvedimento di condanna, può dare l'ordine di ripristino fissando i termini di adempimento. Trascorsi inutilmente i termini di adempimento, l'Ufficio tecnico militare può procedere d'ufficio.
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