Art. 24 · - Vigilanza sulle zone per assicurare l'osservanza della legge.
Regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari

Art. 24

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- Vigilanza sulle zone per assicurare l'osservanza della legge.

In vigore dal 8 ago 1936
Avvertimenti in via amministrativa ai contravventori. Il personale dell'Amministrazione militare che giunga a conoscenza di presunte infrazioni alla legge od ai singoli decreti di imposizione, ha l'obbligo di informare a voce o per iscritto il Comando militare locale, perché a sua volta ne informi nel più breve tempo possibile l'Ufficio tecnico militare competete. L'Ufficio tecnico militare, riconosciuto trattarsi realmente d'infrazione, può intimare con lettera di ufficio al trasgressore di rimuovere ogni causa di infrazione in tempo determinato con la comminatoria di accertamento della contravvenzione in caso di mancato adempimento. Le attribuzioni demandate dal precedente comma all'Ufficio tecnico militare, possono essere esercitate anche dal Comando militare locale, quando sia in possesso degli elementi necessari. In ogni caso però, il Comando locale deve informare l'Ufficio tecnico. Se l'infrazione sia avvenuta in immobili statali e sia imputabile a personale statale che abbia agito nell'esercizio delle sue funzioni, la rimozione della causa d'infrazione è concordata, senza pregiudizio di eventuali sanzioni; fra l'Ufficio tecnico militare e l'Amministrazione statale interessata.
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