Regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari
Art. 20
20 / 29- Atti in forma pubblica amministrativa per concessioni di deroghe.
In vigore dal 8 ago 1936
Qualora il richiedente accetti le condizioni imposte o qualora l'autorizzazione sia data senza condizioni, l'Ufficio tecnico militare redige apposito atto in forma pubblica amministrativa, regolarmente repertoriato, conforme in massima al modello 5, per attestare la concessione e le eventuali condizioni, tenendo conto delle avvertenze segnate sul modello stesso e provvede per la registrazione dell'atto e per la sua trascrizione nella Conservatoria delle ipoteche.
L'atto deve considerarsi come stipulato nell'interesse dello Stato e fruisce pertanto dei benefici tributari consentiti dall' della legge 20 dicembre 1932, n 1849.
La stipulazione dell'atto ha valore di autorizzazione al richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-05-04;1388#art-rpl-20