Regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari
Art. 19
19 / 29- Concessione di deroghe ai vincoli fatti dal decreto di imposizione delle servitù militari.
In vigore dal 8 ago 1936
Il proprietario degli immobili soggetti a servitù che intenda apportare modificazioni allo stato delle cose voluto dal decreto di imposizione, sia nei riguardi della consistenza dell'immobile sia nei riguardi dell'uso, può esservi autorizzato dall'Amministrazione militare interessata se a ciò non si oppongano le esigenze militari che determinarono l'imposizione della servitù.
La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'Ufficio tecnico militare ed essere eventualmente completata secondo le indicazioni che, caso per caso, dà l'Ufficio stesso contemperando le esigenze dell'esame militare con il minor possibile aggravio del richiedente.
L'Ufficio tecnico correda la domanda degli elementi necessari per la decisione e del proprio parere in merito alla possibilità di accoglimento. Il parere è, all'occorrenza, accompagnato dal disciplinare contenente le condizioni a cui l'autorizzazione dovrebbe subordinarsi. Le condizioni debbono mirare unicamente e direttamente a tutelare il rispetto delle esigenze accennate al primo comma del presente articolo con il minor possibile aggravio della proprietà privata, e ad evitare oneri allo Stato se la concessione dovesse in futuro revocarsi. Per via gerarchica (anche le autorità gerarchiche, esprimono il proprio parere) l'Ufficio tecnico trasmette la domanda all'autorità territoriale, questa è:
a) il Comando di Corpo d'armata, per le domande trasmesse dagli Uffici tecnici dell'Amministrazione della guerra;
b) il Comando in capo di Dipartimento militare marittimo o Comando militare marittimo, per le domande trasmesse dagli Uffici tecnici dell'Amministrazione della marina;
c) il Comando di Zona aerea territoriale od i Comandi autonomi aventi funzioni analoghe, per le domande trasmesse dagli uffici tecnici dell'Amministrazione dell'aeronautica.
L'autorità territoriale qualora riconosca che l'autorizzazione, condizionata o no, possa essere senza dubbio accordata, si pronuncia definitivamente sulla concessione dell'autorizzazione e sulle condizioni a cui deve subordinarsi, dando semplice notizia al Ministero competente. In caso diverso, rassegna la domanda con motivato parere al Ministero competente, il quale deciderà in merito dopo aver sentita, ove lo creda, la Commissione tecnica consultiva.
Le spese necessarie per gli accertamenti intesi a concedere la autorizzazione di apportare modifiche allo stato delle cose indicato dal decreto di imposizione, debbono far carico al proprietario dell'immobile soggetto a servitù, che dovrà anticiparle.
Se le domande di deroghe siano presentate da Amministrazioni statali, nel disciplinare, di cui al terzo comma del presente articolo, le condizioni a tutela delle esigenze militari sono fissate tenendo conto anche delle altre esigenze di pubblico interesse, e l'atto di cui al successivo è sostituito da un semplice verbale in via amministrativa.
Storico versioni
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