Art. 18 · - Testimoniali di stato di speciali fabbricati o manufatti esistenti in zona di servitù.
Regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari

Art. 18

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- Testimoniali di stato di speciali fabbricati o manufatti esistenti in zona di servitù.

In vigore dal 8 ago 1936
Se nell'ambito delle zone fissate dal decreto esistano fabbricati od altri manufatti che interessi di sorvegliare perché non siano arbitrariamente modificati, gli Uffici tecnici militari provvedono, a loro esclusivo giudizio ed a salvaguardia della loro responsabilità, a compilare le testimoniali di stato dopo avvenuta la pubblicazione del decreto pretorio. Le testimoniali sono compilate previo avviso da farsi pervenire proprietario od a chi per esso, a mezzo del podestà. L'avviso indicherà, con precisione, lo stabile di cui si tratta ed il giorno in cui si inizieranno le operazioni. In caso di opposizioni all'accesso necessario per la compilazione delle testimoniali di stato, gli Uffici tecnici militari riferiranno al Ministero competente per i provvedimenti del caso. Le testimoniali sono redatte in confronto del proprietario o di chi per esso, ed in caso di rifiuto da parte di questo ad assistervi, recano l'indicazione del rifiuto e sono redatte alla presenza di due testimoni. Esse sono firmate dal delegato militare, dal proprietario o da chi per esso, ed in difetto di questi, dai testimoni. Le testimoniali sono conservate dall'Ufficio tecnico militare insieme col decreto di imposizione per le future occorrenze.
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