Art. 16 · - Trascrizione delle servitù nella Conservatoria delle ipoteche.
Regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari

Art. 16

16 / 29

- Trascrizione delle servitù nella Conservatoria delle ipoteche.

In vigore dal 8 ago 1936
Appena ricevute le copie del decreto d'imposizione, l'Ufficio tecnico militare ne dà notizia alla competente Intendenza, di finanza perché disponga che i competenti uffici catastali facilitino l'opera dei funzionari dell'Amministrazione militare interessata incaricati di redigere tante note (conforme al mod. n. 1) quante sono le sezioni previste alla lettera c) del precedente , nelle quali note siano indicati i dati prescritti dall'art. 1937 del Codice civile riferentisi alle proprietà comprese in ciascuna zona. Tali note corredate da estratto del decreto e sottoscritte dal capo dell'Ufficio tecnico militare, sono trasmesse alla competente Conservatoria delle ipoteche; agli effetti del quarto comma dell' della legge, entro il più breve termine possibile. Nei casi di variazioni alla natura delle servitù, le note saranno, conformi al modello 2, e nei casi di abolizione di servitù i proprietari interessati, dopo la pubblicazione del decreto di abolizione prevista all', potranno chiedere la cancellazione della trascrizione. Le note di cui ai precedenti comma possono essere compilate in due o più riprese se avvenga che, per la presenza di reclami in corso di decisione, non per tutte le proprietà comprese in una sezione la servitù possa intendersi costituita ai sensi del terzo comma dell' della legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-05-04;1388#art-rpl-16