Regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari
Art. 15
15 / 29- Indennità dovute per le modificazioni allo stato delle proprietà fondiarie.
In vigore dal 8 ago 1936
Le indennità dovute ai sensi del precedente sono determinate e corrisposte con la procedura vigente per le espropriazioni per causa di pubblica utilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-05-04;1388#art-rpl-15