Regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari
Art. 13
13 / 29- Collocamento dei segnali sul terreno.
In vigore dal 8 ago 1936
L'Ufficio tecnico militare, avuto dal Comune l'elenco delle notificazioni di cui all'articolo precedente, provvede, nel più breve termine possibile, al collocamento sul terreno dei segnali eventualmente indicati dalla mappa allegata al decreto, informando il Ministero militare interessato ad operazione ultimata.
I segnali sono costituiti da pali di ferro di altezza adeguata e muniti in sommità di targa pure di ferro recante ben visibile la dicitura «Comune di......... Zona soggetta a servitù militare».
In luogo dei pali-segnali potranno all'occorrenza collocarsi termini lapidei, recanti la stessa dicitura in modo abbreviato.
Spetta agli Uffici tecnici militari curare la manutenzione dei palisegnali e dei termini lapidei.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-05-04;1388#art-rpl-13