Art. 11 · - Decreto di imposizione o di modificazione
Regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari

Art. 11

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- Decreto di imposizione o di modificazione

In vigore dal 16 dic 1955
- Decreto di imposizione o di modificazione o di abolizione delle servitù. Dopo aver riconosciuto approvabile il progetto definitivo, sia che riguardi nuove imposizioni, che riguardi modificazioni a servitù preesistenti, o dopo aver riconosciuto accoglibile il parere della commissione sulle proposte di semplici abolizioni, il Ministro per la difesa emette il decreto previsto dal primo comma dell' della legge. Il decreto Ministeriale che dispone nuove imposizioni o modificazioni alle imposizioni precedenti è corredato dai documenti di progetto indicati alle lettere b) e c) dell' e, se del caso, anche da quelli indicati alla lettera f) dell'articolo stesso. Il decreto che impone modifica o sopprime servitù militari è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, salvo che per ragioni di riservatezza il Ministro per la difesa ritenga di non farlo pubblicare. Una copia autentica del decreto è conservata dal Ministero interessato, il quale, informandone le autorità gerarchiche, provvede, a mezzo dell'Ufficio tecnico militare, perché altra copia autentica del decreto sia trasmessa ai Comuni interessati per la contemporanea pubblicazione di cui all' della legge, ed una terza copia rimanga depositata presso l'Ufficio tecnico. Spetta al Ministero decidere, caso per caso, se altre copie debbano essere depositate presso uffici militari oltre a quelle sopra indicate.

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Pro

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