Art. 1
In vigore dal 8 ago 1936
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1849, sulle servitù militari;
Visto l' della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1998, concernente l'aggiornamento della legge predetta, convertito in legge con la legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 245;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'interno, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
- È approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia insetto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 maggio 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 35. - MANCINI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-05-04;1388#art-rd-1