Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 98
64 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Il trasporto delle bevande vinose esenti da imposta à sensi dell', nn. 1 e 2 del T. U., nel luogo dove si eseguiscono i lavori agricoli o alla casa di abitazione del produttore, allorquando detto luogo o casa non siano adiacenti alle cantine da cui le bevande vengono estratte, deve essere scortato da bolletta di accompagnamento, semprechè trattisi di quantità superiori rispettivamente ai 20 od ai 10 litri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-98