Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 96
62 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Il passaggio di generi pei quali sia stata già pagata l'imposta a tenore di tariffa, da uno ad altro esercizio al minuto dello stesso Comune, non dà luogo ad ulteriore riscossione d'imposta.
Tale passaggio deve essere preventivamente dichiarato all'ufficio delle imposte di consumo dai titolari dei due esercizi, per l'emissione della bolletta di accompagnamento e per le annotazioni di scarico sulla primitiva bolletta di pagamento.
La bolletta di accompagnamento emessa deve rimanere presso il commerciante al minuto ricevente sino a quando il genere cui essa si riferisce non sia stato vendute, ceduto o consumato, e deve potuta essere restituita all'ufficio emittente, Il quale provvede a contrapporla alla relativa matrice dopo avervi apposte le annotazioni di annullamento.
Le amministrazioni delle imposte di consumo possono autorizzare i commercianti al minuto, che abbiano notevole movimento giornaliero di merci, ad emettere direttamente le bollette di accompagnamento od autorizzare, in sostituzione, l'emissione di altro idoneo documento con le norme di cui al successivo .
Per le bevande alcooliche, per il trasporto delle quali è prescritta la bolletta di legittimazione, la stessa tiene luogo della bolletta di accompagnamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-96