Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 94
60 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Il produttore di bevande vinose, il fabbricante o commerciante all'ingrosso che venda o ceda a commerciante al minuto dello stesso Comune bevande vinose od altri generi soggetti ad imposta, prima di consegnare la merce deve farsi esibire dal commerciante al minuto la bolletta di pagamento dell'imposta corrispondente alla qualità e quantità venduta o ceduta e deve accertarsi che, la bolletta stessa porti le indicazioni relative alla data e ora di prelevamento e trasporto all'esercizio del commerciante al minuto e l'ubicazione dell'esercizio stesso.
Qualora la merce sia destinata ad un deposito dal commerciante al minuto, in luogo della bolletta di pagamento, deve essere esibita la bolletta di accompagnamento per l'immissione in deposito.
Nel caso in cui il commerciante al minuto sia abbonato per il pagamento dell'imposta, in luogo della bolletta di pagamento, deve esibire la bolletta di accompagnamento, salvo il disposto dell', secondo comma, del presente regolamento.
Verificandosi il caso che il genere pel quale è stata pagata l'imposta venga rifiutato dal commerciante al minuto e debba rientrare nel locale del fabbricante o commerciante all'ingrosso o nella cantina del produttore di bevande vinose, si deve darne comunicazione immediata, e in ogni caso non oltre 36 ore da quella della emissione della bolletta, all'ufficio delle imposte di consumo, il quale emette una bolletta di accompagnamento per la reintroduzione nel detto locale o cantina, facendo le relative annotazioni sulla bolletta di pagamento.
L'imposta pagata viene restituita, osservate le modalità di cui all' del presente regolamento.
Passaggio delle bevande vinose e degli altri generi soggetti ad imposta da produttore o fabbricante o commerciante all'ingrosso, a consumatori.
Storico versioni
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