Art. 89
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. IV

Art. 89

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In vigore dal 9 lug 1936
Qualora per esigenze tecniche della vinificazioni o per la formazione di tipi, unici di vino o di vini tipici, il produttore che abbia, fondi, situati in diversi Comuni debba trasportare l'uva, il mosto o il vino provenienti dai detti fondi nella cantina posseduta in Comune anche non limitrofo, a quelli dove trovansi i fondi stessi, tale trasporto non costituisce atto soggetta ad imposta. A tale effetto il produttore è tenuto a denunziare delle imposte di consumo del Comune di destinazione le quantità di uva, mosto o vino che trasporta per immettere nella cantina, e ad esibire apposito certificato del Comune di origine dal quale risulti che i detti prodotti provengono da fondi appartenenti alla stessa proprietà o conduzione agricola. Nel caso previsto nel primo comma il produttore non perde il diritto all'esenzione di cui all'; n. 2 del T. U., sempre che il consumo del vino avvenga nella casa di abitazione annessa o inserviente alla cantina dove l'uva, il mosto o il vino sono stati trasportati. Non costituisce altresì, atto soggetto ad imposta il trasporto di uva, mosto o vino dal fondo o dalla cantina di un produttore agli enopoli consorziali, costituiti à sensi dell' del R. decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, come pure il trasporto di uva dal fondo di un produttore alle cantine sociali. Per i trasporti previsti nel presente articolo si osservano le norme di cui agli e seguenti del presente regolamento.
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