Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. IV
Art. 87
245 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Fatta eccezione per il gas-luce, l'energia elettrica e i materiali per costruzioni edilizie, per i quali l'imposta viene percetta con lo forme previste, dagli del T. U. e 34 a 65 del presente regolamento, l'impostà sugli altri generi di cui all' del T. U. colpisce:
I. a) la vendita o cessione di qualsiasi quantità e a qualsiasi titolo, indipendentemente da ogni scopo di lucro o di speculazione, e quindi anche e titolo grattato, delle bevande vinose, eseguita dal produttore, a commercianti al minuto o a consumatori dello stesso Comune;
b) la vendita a cessione come sopra eseguita dal fabbricante o commerciante all'ingrosso a commercianti al minuto o a consumatori dello stesso Comune, delle bevande vinose e degli altri generi;
c) il consumo dei generi indicati alla procedente lettera, fatto dal fabbricante o commerciante all'ingrosso e dalla propria famiglia;
d) il consumo delle bevande vinose fatto dal produttore ed alla propria famiglia, quando non sussistano le condizioni di cui agli e seguenti del presente regolamento;
II. la macellazione degli animali bovini, suini, ovini ed equini ancorchè fatta da privati o da società per uso proprio, a bordo delle navi ancorate nei porti e nelle rade, dalle amministrazioni militari ed in genere da qualsiasi amministrazione, stabilimento o istituto pubblico o privato;
III. l'introduzione nel territorio del Comune dei generi indicati al n. I. lettera b), provenienti da altri Comuni o dall'estero, comunque e da chiunque il trasporto e la consegna siano eseguiti, e cioè tanto se la merce è ritirata e trasportata direttamente dal compratore o possessore della merce o da un suo incaricato, quanto se il trasporto e la consegna siano fatti a mezzo della ferrovia, della posta, di corrieri e di altro mezzo pubblico di trasporto, ovvero di commissionari o di altri rappresentanti del venditore o mittente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-87