Art. 86
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. III

Art. 86

244 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Si considerano consumatori non solo le persone fisiche ma anche gli enti, le amministrazioni militari, ed in genere qualsiasi amministrazione, stabilimento od istituto pubblico o privato, seminari, collegi, convitti, stabilimenti di cura e simili, e cosi pure gli alberghi e le pensioni, nonché le trattorie che somministrano, esclusivamente durante i pasti, generi soggetti ad imposta. Tuttavia i detti alberghi, pensioni o trattorie sono tenuti al pagamento dell'imposta sui dolciumi che essi fabbricano e somministrano ai propri clienti. Si considerano inoltre consumatori, per quanto riguarda le profumerie,e i saponi fini, i parrucchieri ed i barbieri che, senza effettuarne la vendita, impiegano i detti generi esclusivamente, per la propria arte.
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