Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. III
Art. 83
241 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Ai fini dell'applicazione delle imposte di consumo il produttore delle bevande vinose non perde la detta qualifica allorquando acquisti, allo scopo di correggere la propria produzione, uve, mosti o mosti concentrati in quantità non superiori rispettivamente al 30, al 27 ed al 9 per cento rapportate alla produzione propria dell'uva, tanto se si tratti di uve o mosti prodotti nello stesso Comune, quanto se prodotti in altri Comuni.
Gli acquisti di cui al precedente comma possono essere fatti sia presso altri produttori sia presso commercianti all'ingrosso, entro il periodo della vinificazione per le uve e per i mosti, e non oltre il 15 dicembre per i mosti concentrati.
Le disposizioni dei precedenti comma,si applicano anche alle cantine sociali ed agli enopoli consorziali di cui all' del presente regolamento.
Nel caso di ricostituzione di vigneti fillosserati o di diminuito raccolto per avversità atmosferiche, le amministrazioni comunali ammetteranno, su certificazione dei Consorzi provinciali per la viticoltura, o degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, allo stesso trattamento, consentito per il produttore di bevande vinose anche i produttori che acquistino da altri produttori o da commercianti all'ingrosso, allo scopo di non lasciare inattivi i propri impianti di vinificazione, uve o mosti in quantità eccedenti le suddette percentuali, sino a raggiungere i quantitativi di produzione media annuale di ciascuno.
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