Art. 81
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 81

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In vigore dal 9 lug 1936
S'intendono per stabilimenti appositamente attrezzati, agli effetti dell'esenzione prevista dall', n. 5 del T. U., quelli che hanno sede in un fabbricato completamente separato da abitazioni e da esercizi di vendita ed hanno propri impianti di macellazione, macchinari, locali di deposito ed altri locali inservienti all'esercizio dell'industria, posti tutti nell'interno degli stabilimenti stessi. Per usufruire del detto beneficio gli interessati devono presentare all'ufficio delle imposte di consumo apposita istanza, corredata dei tipi planimetrici dei locali, indicando il cognome e nome dell'industriale, o la ragione sociale nella ditta, le qualità di carne che sono oggetto della industria, i locali di lavorazione e di deposito delle merci lavorate ed obbligarsi alla tenuta del registri di fabbrica. Per tutto quanto riguarda le introduzioni e le estrazioni dagli stabilimenti, nonché il consumo delle carni negli stabilimenti stessi, valgono le norme stabilite per i commercianti all'ingrosso. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli stabilimenti per la preparazione di carni in scatole per conto dell'autorità militare, salvo per questa l'obbligo di soddisfare l'imposta nel luogo in cui avviene la distribuzione delle carni alle truppe.
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