Art. 79
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 79

52 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Gli alcools adulterati col denaturante generale dello Stato per essere adoperati a scopo di illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice o ad altro scopo industriale, come pure gli alcools denaturati per l'impiego nelle miscele carburanti à sensi della legge 18 giugno 1931, n, 874, e delle relative norme di esecuzione approvate con decreto Ministeriale 9 dicembre 1931, n. 9938, sono esenti da imposta di consumo e il loro movimento non è soggetto a vincolo o discipline di sorta. La denaturazione effettuata sotto vigilanza degli agenti dell'amministrazione finanziaria con denaturanti speciali per gli alcools da impiegarsi in usi industriali è valida anche agli effetti dell'esenzione dalle imposte di consumo, quando con tale denaturazione gli alcools stessi non possono essere destinati ad uso di bevanda. Nel caso previsto dal precedente comune l'ufficio finanziario, sotto la cui sorveglianza fu effettuata la denaturazione, deve rilasciare, a richiesta degli interessati, copia del verbale di avvenuta denaturazione che dovrà essere esibita all'ufficio delle imposte dl consumo.
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