Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 78
51 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Il vino destinato alle fabbriche per la preparazione dell'aceto dove essere scortato da bolletta di accompagnamento anche se preveniente dallo stesso Comune.
Sotto la vigilanza degli agenti delle imposte di consumo il vino deve essere denaturato con l'aggiunta del dieci per cento di aceto di vino che abbia un'acidità non inferiore a grammi cinque di acido acetico per cento centimetri cubi.
Dell'avvenuta denaturazione si fa constare tanto nella bolletta di accompagnamento quanto nel relativo scontrino.
Le stesse norme valgono anche per il vinello, tenuto presente che esso va denaturato con l'aggiunta del quindici per cento di aceto di vino, giusta il disposto dell' del R. decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225.
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