Art. 77
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 77

50 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Agli effetti dell'esenzione prevista dall', n. 3 del T. U., il vino deve essere scortato da bolletta di accompagnamento anche se proveniente dallo stesso Comune. Gli uffici delle dogane e quelli finanziari presso le fabbriche per la distillazione restituiranno al Comune di origine, per la consegna all'ufficio delle imposte di consumo, lo scontrino della bolletta di accompagnamento con l'attestazione dell'avvenuta esportazione o dell'avvenuta introduzione del vino nella fabbrica. Per il vinello destinato alla distillazione si osservano le stessa norme.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-77