Art. 76
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 76

49 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
I produttori che si trasferiscono da uno ad altro podere, anche se situato in Comune diverso, conservano l'esenzione dall'imposta sulle rimanenze delle bevande vinose prodotte nel fondo abbandonato. Sulla bolletta di accompagnamento l'ufficio delle imposte di consumo del Comune di origine deve attestare che le quantità delle bevande trasportate provengono effettivamente dal fondo abbandonato e sono di spettanza dei detti produttori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-76