Art. 75
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 75

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In vigore dal 9 lug 1936
Agli effetti dell'esenzione prevista dall', n. 2 del T. U., i soci delle cantine sociali che abbiano conferito alle dette cantine le uve di propria produzione e gli agricoltori che abbiano conferito le uve, i mosti o il vino di propria produzione agli enopoli consorziali costituiti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste à sensi dell' del R. decreto-legge 2 settembre 1932, numero 1225, non perdono la qualifica di produttori quando abbiano conferito alle dette cantine o enopoli tutta l'uva, tutto il mosto o tutto il vino di propria produzione, e sempre che la quantità del vino che i produttori ritirano dalle cantine o dagli enopoli non superi la quota di prodotto corrispondente al quantitativi di uva, di mosto o di vino consegnati, salvo l'obbligo delle denunzie di cui al precedente . Il diritto all'esenzione compete solo quando in confronto da singoli produttori sussistano le condizioni di cui al precedente .
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