Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 73
46 / 356In vigore dal 7 nov 1957
Agli effetti dell'esenzione prevista dall', n. 2 del T. U., s'intende per produttore colui che come proprietario, fittavolo o a qualsiasi altro titolo conduca i fondi vitati in economia o li coltivi direttamente o compartecipi al prodotto dei fondi stessi concessi a mezzadria, colonia o altra forma di compartecipazione, nonché colui che come mezzadro, colono o in qualsiasi altro modo compartecipi ai prodotti del fondo vitato da esso coltivato.
Per famiglia del produttore deve intendersi quella definita al precedente .
COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 SETTEMBRE 1957, N. 812, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 OTTOBRE 1957, N. 1031.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 SETTEMBRE 1957, N. 812, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 OTTOBRE 1957, N. 1031.
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COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 SETTEMBRE 1957, N. 812, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 OTTOBRE 1957, N. 1031.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-73