Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 72
45 / 356In vigore dal 9 lug 1936
L'esenzione dall'imposta di consumo per il vino, il vinello e le altre bevande vinose somministrate per soprappiù di mercede giornaliera ai braccianti e coloni per lavori agricoli, ha luogo indipendentemente dal fatto che le dette bevande siano prodotte da colui che le somministra o da esso per tale scopo acquistate.
S'intendono per lavori agricoli, agli effetti della detta esenzione, quelli inerenti alla lavorazione della terra, alla coltivazione delle piante, alla raccolta e prima manipolazione del relativi prodotti, nonché alla custodia e al governo degli animali necessari per quella coltivazione o alimentati con i prodotti del fondo.
Il vino, il vinello e le altre, bevande vinose intendonsi somministrate in soprappiù di mercede giornaliera allorquando seno con cesso indipendentemente dalla mercede stessa, e nei limiti delle consuetudini locali.
Le quantità da ammettersi in esenzione debbono essere proporzionate al numero dei braccianti e coloni e alla durata del lavori da eseguirsi.
Allorchè le dette bevande, dopo essere state acquistate o estratte dal locali di deposito; non vengano, in via eccezionale, subito somministrate ai braccianti e coloni, e debbano essere depositate in altri locali, esse sono soggette alla vigilanza dell'ufficio delle imposte di consumo.
Per luogo dove si eseguiscono i lavori s'intende l'intero fondo o l'azienda dove i lavori medesimi si effettuano.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di scambio di opere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-72