Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 70
43 / 356In vigore dal 9 lug 1936
L'esenzione per le bevande vinose ed alcooliche di cui all'ari 29, n. 6 del T. U., compete alle istituzioni pubbliche di beneficenza ed altri enti morali regolarmente eretti, che abbiano fine esclusivo o prevalente di carità e di beneficenza, che acquistano le bevande stesse direttamente presso produttori o commercianti all'ingrosso o che producono bevande vinose con uve dei propri fondi per distribuirle gratuitamente ai ricoverati.
Per gli istituti, nei quali soltanto parte dei ricoverati siano accolti gratuitamente, l'esenzione compete per la parte corrispondente al mantenimento gratuito dei ricoverati stessi.
La condizione di gratuità sussiste anche quando gli enti e gli istituti di ricovero abbiano diritto, secondo le norme in vigore, al rimborso, in tutto o in parte, delle relative spese di ricovero.
Fra i ricoverati non s'intende compreso il personale comunque addetto agli enti ed istituti predetti.
L'esenzione stessa ha luogo in seguito a richiesta scritta da parte degli enti e istituti interessati, con la indicazione del numero del ricoverati a titolo gratuito e della quantità media giornaliera che viene distribuita ai ricoverati, stessi, e corredata, quando non sia stato già esibito, da un esemplare dello statuto dell'ente o dell'istituto.
L'esenzione di cui al primo comma del presente articolo applicabile ai consumi degli appartenenti agli ordini religiosi riconosciuti à sensi degli del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810, in quanto convivano nelle sedi degli ordini stessi e indipendentemente dall'apporto alla comunità di beni o redditi personali o professionali.
Storico versioni
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