Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 69
42 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Salvo quanto è disposto dai precedenti , ultimo comma e 49, ultimo comma, nei riguardi dei materiali da costruzione, e dall'ultimo comma del presente articolo nei riguardi del gas-luce e dell'energia elettrica, l'esenzione dei generi e materiali di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell' del T. U., ha luogo in seguito a richiesta scritta delle rispettive amministrazioni da consegnarsi preventivamente all'ufficio delle imposte di consumo con l'indicazione della qualità e quantità delle merci.
L'ufficio emette bollette di accompagnamento, che i funzionari delle rispettive amministrazioni restituiscono all'ufficio delle imposte con dichiarazione di aver ricevuto i generi ivi elencati per impiegarli all'uso a cui sono destinati.
L'esenzione dal pagamento dell'imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica, ha luogo su richiesta scritta delle amministrazioni interessate, da presentarsi all'ufficio delle imposte di consumo una sola volta, prima che si inizi il consumo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-69