Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 61
37 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Il produttore o la ditta distributrice che non si obblighi al pagamento anticipato dell'imposta à sensi dell'articolo precedente, deve prestare all'ufficio delle imposte una cauzione in danaro, in rendita pubblica o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al prezzo di borsa, corrispondente all'ammontare di un sesto dell'importo annuo dell'imposta accertata o presunta.
La cauzione prestata può essere variata in aumento o in diminuzione, dietro richiesta dell'ufficio delle imposte di consumo o della ditta esercente, quando sia dimostrata insufficiente od eccedente rispetto alle condizioni della produzione o del consumo durante un anno, o sempre quando l'aumento o la diminuzione del consumo abbia raggiunto il 50% di quello sul quale la cauzione fu determinata.
La cauzione prescritta dal presente articolo, e quelle di cui al successivi articoli, rimangono vincolate sino a quando siano pendenti controversie relative alla determinazione dei canoni annuali od alla liquidazione dell'imposta, e la ditta, cessando dall'esercizio, non provi di essere in regola nei pagamenti per l'imposta di consumo.
Garantiscono inoltre l'amministrazione delle imposte di consumo, à sensi dell' del T. U., per i debiti di imposta delle ditte fornitrici, le somme dovute dagli utenti per le stesso titolo alle ditte medesime per i consumi soggetti ad imposta.
Storico versioni
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