Art. 60
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 60

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In vigore dal 9 lug 1936
I Comuni, in base al dati ricevuti dagli uffici tecnici di finanza a norma dell'articolo precedente, liquidano mensilmente, l'imposta dovuta da ciascun produttore o ditta distributrice e notificano loro l'importo a mezzo degli agenti delle imposte di consumo che ne fanno referto, con invito a pagare la relativa somma all'ufficio delle imposte di consumo entro dieci giorni dall'avutane notificazione. Per le imposte dovute in Comune diverso da quello ove ha sede l'officina di produzione o la ditta distributrice, l'invito, a richiesta dell'ufficio, si notifica dagli agenti delle imposte di consumo del Comune nel quale si trovi l'officina o la ditta distributrice. L'avviso di pagamento obbliga senz'altro il produttore o il distributore, che, in caso di mora, è escusso a norma del successivo . Il produttore o il distributore ha diritto di rivalersi verso ciascun consumatore per un importo non superiore all'imposta pagata. Il pagamento dell'imposta può essere fatto anche a rate bimestrali anticipate o con versamenti posticipati da farsi in due rate per ciascun mese.
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