Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. I
Art. 6
219 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Gli aumenti di aliquote previsti dagli del T.
U. e gli aumenti o la imposizione di nuovi generi di cui all' del T. U. della legge comunale e provinciale non possono essere applicati se non dopo che sia intervenuta l'autorizzazione prescritta dagli articoli stessi.
Nel caso di Comuni ex chiusi autorizzati ad applicare le imposte di consumo con la tariffa superiore, à sensi degli del T. U., gli aumenti di aliquote previsti dall' dello stesso T.
U. debbono applicarsi sulla base della tariffa corrispondente alla classe alla quale i detti Comuni appartengono, giusta l' del T. U.
Nel caso previsto dall'art, 26, primo comma del T. U., in pendenza della prescritta autorizzazione, i Comuni possono continuare a riscuotere le imposte secondo la tariffa della classe alla quale appartenevano, osservato il disposto del secondo comma dell' del T. U. Per i detti Comuni, non è applicabile il disposto del comma precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-6